Conformemente all'art. 21c della Legge sulla cura degli ammalati, il Cantone e i comuni concedono sussidi per i servizi di assistenza alle case per anziani e di cura riconosciute ed elencate nella lista delle case di cura nonché alle unità di cura. Il governo definisce la percentuale della partecipazione alle spese degli utenti nonché le tariffe massime consentite. I costi e le tariffe riconosciuti nonché la partecipazione massima alle spese da parte degli utenti vengono ricalcolati ogni anno e stabiliti dal governo.
Ulteriori informazioni:
Legge sulla promozione della cura degli ammalati
Ordinanza della legge sulla cura degli ammalati
Finanziamento delle cure (DE/IT)
Elenco delle casa di cura (PDF)
Tariffe per le case di cura e le unità di cura
Conformemente all'art. 31c della Legge sulla cura degli ammalati il Cantone e i comuni concedono ai servizi Spitex sussidi con un mandato di prestazioni comunale per:
Ai servizi non comunali (privati) e agli infermieri diplomati riconosciuti e autonomi vengono concessi esclusivamente sussidi per le prestazioni di cura, ai sensi dell'art. 31d della Legge sulla cura degli ammalati. I costi e le tariffe riconosciuti nonché la partecipazione alle spese massima da parte degli utenti vengono ricalcolati ogni anno e stabiliti dal governo.
Ulteriori informazioni:
Legge sulla promozione della cura degli ammalati
Ordinanza della legge sulla cura degli ammalati
Finanziamento delle cure (DE/IT)
Liste der beitragsberechtigten Leistungserbringer (DE)
Tarife Spitex (DE)